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Danno e responsabilità 31.03.2021

Riflessione sulla responsabilità civile: danni punitivi e uso della clausola penale nel superamento del criterio della monofunzionalità

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Sommario:

  1. 1. Premessa metodologica alla ricerca scientifica: dalla eterogeneità delle figure la asistematicità della strutturazione del risarcimento in sede civile in prospettiva iniziale di studio della funzione punitiva del sistema della responsabilità civile.
  2. 2. Capacità di espansione nella diversificazione dei piani d'azione della responsabilità e limiti ordinamentali certi: rispetto del dato costituzionale nella naturale ricerca valoriale dei rimedi a condotte e comportamenti in violazione dei precetti di legge.
  3. 3. Equità, ragionevolezza e bilanciamento d'interessi quali criteri di individuazione della funzione punitiva della responsabilità civile nelle pieghe dell'ordinamento: riflessi assiologici e giustificazione causale dell'attribuzione nel sistema del risarcimento del danno.
  4. 4. Prova del danno, utilizzo interpretativo della clausola penale e superamento della funzione compensativa del danno. Confronto tra interessi pubblicistici e privatistici nella eterogenesi delle funzioni del risarcimento del danno.
  5. 5. La funzione punitiva nella disciplina industriale della reversione dell'utile: esegesi della norma e individuazione del raggio di tutela del titolare in funzione dell'inquadramento, in senso punitivo, del risarcimento dei danni civili a carico del responsabile.
 

Da Seneca, che nel De ira già misurava la distanza tra teoria retributiva e teoria preventiva della pena «nam, ut Plato ait, nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur, revocari enim praeterita non possunt, futura prohibentur», passando, poi, per il giusnaturalismo razionalistico di Grozio, Hobbes e Thomasius, che consolidava il fondamento filosofico della pena nella sua utilità, recte nella sua funzione di momento preventivo del delitto e approdando, infine, all'Illuminismo, nella sua tensione alla razionalizzazione del sistema giuridico verso il raggiungimento del proporzionalismo e del rigore del regime della prova, si rintraccia l'embrione della funzione della pena quale prevenzione generale, rivolta all'insieme dei consociati in via di deterrenza.