TRIBUNALE DI NAPOLI, 27 marzo 2014, n. 5064 - Il curatore fallimentare decade dall’azione revocatoria, sia ordinaria ex art. 66 l. fall. sia fallimentare ex art. 67l. fall., se non è esercitata entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento, sempre che, con riferimento alla sola azione revocatoria fallimentare, per la quale non vale il termine di prescrizione previsto dagli artt. 66 l. fall. e 2903 c.c., non sia già decorso il termine di cinque anni dalla data dell’atto da revocare. Tale decadenza non può essere rilevata d’ufficio.
Note
Crisi d'impresa 22.10.2014
Sull’inapplicabilità dell’art. 69-bis l. fall. alla revocatoria ordinaria
di Massimo Rubino De Ritis