Il pagamento eseguito dal debitore, successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato nell'art. 67, comma 2, l. fall., ove si accerti la scientia decoctionis del creditore, è revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale e se l'importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno.
A seguito della revoca, ex art. 67, l. fall., del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio, con il ricavato della vendita del bene oggetto del pegno, il creditore che ha subito la revocatoria può insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio, nel rispetto delle regole distributive di cui agli artt. 111, 111-bis, 111-ter e 111-quater, l. fall.