La sussistenza del presupposto dell'estensione del fallimento postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci; al contrario, la circostanza che le singole società perseguano l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo costituisce una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto e semmai indice di esistenza di una holding di fatto.
Note
Crisi d'impresa 07.04.2021
Presupposti per il fallimento della supersocietà di fatto
di Donato Romano