L'art. 180 l.fall. si riferisce all'ipotesi della mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e non include l'ipotesi dell'espressione di un voto contrario. La tesi contraria non è condivisibile, sia in considerazione del noto principio in claris non fit interpretatio, sia perché propugnatrice di un trattamento differenziato irragionevole per i creditori concordatari ammessi al voto.
Note
Crisi d'impresa 23.04.2021
L'omologa del Tribunale anche in mancanza di “voto” o di “adesione” dell'amministrazione finanziaria
di Antonino Ilacqua