Sommario:
- 1. Il caso.
- 2. Il percorso argomentativo della Corte di Cassazione.
- 3. Alcune questioni preliminari.
- 4. Il problema della fallibilità delle società in mano pubblica.
- 5. La “specialità” delle società in house.
- 6. La “disciplina di convivenza” e i problemi affrontati dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (correttivo al T.U.S.P.P.).
Deve escludersi la qualificazione delle società in house come “enti pubblici” ai fini dell’esenzione dall’applicazione delle procedure concorsuali prevista dall’art. 1 della legge fallimentare. Devono inoltre respingersi tutte le suggestioni volte ad ammettere compenetrazioni sostanzialistiche tra tipi societari e qualificazioni pubblicistiche, attesa la necessità di tutelare l’affidamento dei terzi che entrano in rapporto con la società circa l’applicabilità della disciplina conforme al nomen juris dichiarato e di consentire all’ente pubblico socio di predeterminare il regime delle responsabilità e il rischio patrimoniale (CASS. CIV. – sez. I – 7 febbraio 2017, n. 3196).