Note

Crisi d'impresa 18.12.2018

Legittimazione del Pubblico Ministero a presentare richiesta di fallimento dell'imprenditore nel corso del procedimento di concordato preventivo

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Dal combinato disposto degli artt. 161, comma 5, 162, comma 1, 173, comma 2, 179 e 180, ult.comma, l. fall., emerge che il Pubblico Ministero partecipa a pieno titolo al procedimento concordatario, potendo richiedere la dichiarazione di fallimento in presenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l. fall.  In base alle richiamate norme in tema di concordato preventivo, la legittimazione alla richiesta di fallimento, sulla quale il giudice deve pronunciarsi, sussiste fino a quando il procedimento di concordato non sia cessato in seguito ad un formale provvedimento di inammissibilità, di revoca o di diniego dell'omologazione.