CORTE APP. GENOVA – sez. I – 22 gennaio 2015, n. 6 - Non è ammissibile l’iniziativa del Pubblico Ministero per la dichiarazione di fallimento al di fuori delle ipotesi disciplinate dagli artt. 7, 162, 173, 179 e 180l. fall.
È nulla la sentenza dichiarativa di fallimento emessa in base all’istanza del Pubblico Ministero ex art. 173, comma 2,l. fall. e non comunicata al debitore, in quanto viola il diritto di difesa di quest’ultimo tutelato dall’art. 15 l. fall.