Non può essere riconosciuta la prededuzione al credito del professionista, consulente dell'imprenditore nella procedura di concordato preventivo successivamente revocato per atti di frode, ai sensi dell'art. 173 l.fall., il quale abbia omesso di evidenziare circostanze impeditive della fattibilità del concordato preventivo (nella specie, trascrizione di un provvedimento di sequestro penale sull'immobile aziendale, ed escussione da parte di un creditore del pegno costituito su titoli inseriti nell'attivo concordatario), così ledendo l'interesse dei creditori alla completa informazione ai fini del voto (massima).
Note
Crisi d'impresa 16.07.2020
Insussistenza della prededuzione per il credito del professionista a seguito della revoca del concordato preventivo ex art. 173 l.fall.
di Maria Luisa De Rosa