CASS. CIV. – sez. VI – 5 luglio 2016, n. 13719 - Nell'ambito dei piani attestati di risanamento trova applicazione il principio – elaborato dalla corte di legittimità con riferimento al concordato preventivo – secondo il quale il sindacato sulla fattibilità giuridica non incontra limiti particolari, mentre quello sulla fattibilità economica attiene alla verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.
L'esenzione dall'azione revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. trova applicazione solo qualora il tribunale abbia compiuto una valutazione positiva ex ante in ordine alla ragionevole possibilità di attuazione del piano di risanamento, indipendentemente dalla verifica, da parte del professionista attestatore, in ordine alla veridicità sui dati aziendali.