CASS. CIV. - sez. I - 30 aprile 2014, n. 9541 - Il tribunale, in sede di valutazione della fattibilità giuridica del concordato preventivo, deve dichiarare la revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173, comma 3, l. fall., in presenza di un piano che preveda il soddisfacimento parziale dei crediti privilegiati iva costituendo tale previsione una violazione di norme imperative.
Note
Crisi d'impresa 26.02.2015
Credito per IVA e ritenute nel concordato preventivo
di Leonardo Vecchione