Sommario:
- 1. Misure di allerta: fondamento e finalità.
- 2. L'allerta.
- 3. Indicatori della crisi.
- 4. I creditori pubblici qualificati.
- 5. La procedura di allerta.
Tra gli obiettivi della riforma, oltre quello di soddisfare imprescindibili esigenze di certezza del diritto, vi è anche quello della conservazione dell'attività di impresa, principio di matrice marcatamente europea, nella consapevolezza che il miglioramento dell'efficienza del sistema economico rende più competitiva la realtà imprenditoriale italiana anche nel confronto internazionale.
Ed infatti, tra i principali obiettivi della Raccomandazione n. 2014/135/UE vi è quello di «consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l'insolvenza e proseguire l'attività».
Per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano sono state introdotte delle norme dirette a favorire l'emersione tempestiva della crisi d'impresa, prima che l'imprenditore addivenga ad uno stato di insolvenza conclamata.
La gestione della procedura di allerta è stata affidata agli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), già costituiti o in corso di costituzione presso le Camere di Commercio, e introduce un doppio binario: il primo affidato all'intervento degli organi di controllo interno; il secondo all'iniziativa dei creditori istituzionali.
Sono esclusi dall'ambito di operatività della procedura di allerta le grandi imprese; i gruppi di imprese di rilevante dimensione; le società con azioni quotate in borsa; le imprese assoggettate, con leggi speciali, alla liquidazione coatta amministrativa, come le banche, le società di assicurazione; le società di intermediazione finanziaria.