Sommario:
- 1. 'Fallimento'.
- 2. Un diritto ‘speciale'.
- 3. Diritto e insolvenza.
- 4. Il problema dell'impresa.
- 5. Contratto, deliberazione, liquidazione.
- 6. Diritto, impresa, insolvenza.
- 7. Riferimenti bibliografici essenziali.
La novità del “codice della crisi di impresa e dell'insolvenza” è in un'assenza: nella legge non compare più la parola fallimento. Il fatto non è occasionale. Un principio della legge delega (n. 155 del 2017) ha stabilito la sostituzione del termine 'fallimento' e dei suoi derivati con l'espressione ‘liquidazione giudiziale' (art. 2, comma 1, lett. a)). Per conseguenza, l'art. 364 c.c.i., rubricato “Abolizione dei termini fallimento e fallito”, prevede che «Nelle disposizioni normative vigenti le espressioni “fallimento”, “procedura fallimentare” e “fallito” devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni “liquidazione giudiziale”, “procedura di liquidazione giudiziale” e “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale”».