Sommario:
- 1. La regola generale sui contratti in esecuzione nel fallimento.
- 2. Vendita non ancora eseguita e fallimento. Il trasferimento del diritto.
- 3. Fallimento del venditore e fallimento del compratore.
- 4. Poteri del curatore fallimentare. Effetti del subentro e dello scioglimento.
- 5. Vendita con riserva di proprietà.
- 6. Vendita mobiliare e restituzione di cose non pagate.
- 7. Contratti relativi agli immobili da costruire.
- 8. Contratto preliminare immobiliare e fallimento.
- 9. La tutela del promissario acquirente nelle decisioni della giurisprudenza.
- 10. Contratti preliminari immobiliari per l’acquisto a fini abitativi e di esercizio dell’impresa.
- 11. Cenni sulla vendita nelle procedure concorsuali diverse dal fallimento.
La dichiarazione di fallimento non incide sul contratto inteso come atto e nemmeno sul contratto inteso come rapporto. Incide invece sui diritti che ne scaturiscono: che sono esercitati, dal lato attivo, secondo le regole degli artt. 42 ss. l. fall., e dal lato passivo, secondo le regole degli artt. 51 ss. l. fall. La dichiarazione di fallimento può anche interessare il vicolo contrattuale medesimo: ciò quanto il rapporto non sia ancora esaurito. L’art. 72, comma 1, l. fall. stabilisce che – fatte salve le eccezioni legalmente previste – se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando una di esse è dichiarata fallita, l’esecuzione rimane sospesa finché il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, non dichiari di subentrare nel contratto, assumendone tutte le obbligazioni, oppure di sciogliersi dal vincolo.