Sommario:
- 1. La vicenda di fatto e il decisum della Suprema Corte.
- 2. Lo svolgimento di attività imprenditoriale da parte del fallito.
- 3. Il meccanismo di acquisizione dei beni sopravvenuti.
- 4. L’inefficacia dei pagamenti eseguiti e ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. - 4.1. Con riferimento ai titoli anteriori al fallimento… - 4.2. Con riferimento ai titoli posteriori al fallimento.
- 5. L’acquisibilità al fallimento dei proventi dell’attività lavorativa del fallito. - 5.1. La locatio operarum. - 5.2. La locatio operis.
- 6. Conclusioni.
Poiché la disposizione dettata dall’art. 44, comma 2, l. fall. deve essere coordinata con le disposizioni dettate dagli artt. 42, comma 2, e 46, comma 1, n. 2, l. fall., il pagamento ricevuto dal fallito quale corrispettivo per una attività svolta dopo la dichiarazione di fallimento non è inefficace quanto all’importo delle passività connesse a detta attività e neppure quanto al residuo netto, ove non sia stato emesso il decreto con cui i l giudice delegato fissa i limiti entro i quali ciò che il fallito guadagna con la sua attività occorre al mantenimento suo e della famiglia.”
“Il decreto di cui all’art. 46, comma 2, l. fall. ha natura soltanto dichiarativa, in quanto destinato ad individuare i limiti quantitativi di un diritto che ad esso preesiste; con la conseguenza che non può essere dichiarata l’inefficacia dei pagamenti compiuti dal debitore direttamente al fallito prima dell’emanazione del decreto ovvero senza che il decreto sia stato mai emanato» (Cass. civ. n. 1724 del 2014).