CASS. CIV. - sez. un. - 16 settembre 2015, n. 18131 - Il curatore fallimentare conserva la facoltà di sciogliere il contratto preliminare nonostante la trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica da parte del promissario acquirente, ma l’esercizio del potere di scioglimento non è opponibile al promissario acquirente che abbia trascritto la domanda ex art. 2932 c. c. prima della sentenza dichiarativa di fallimento, a norma dell’art. 2652 n. 2 c. c..
Il curatore può esercitare la facoltà concessagli dall’art. 72 l.fall. in forma espressa o tacita, in giudizio o stragiudizialmente, purché, in tale ultimo caso, la volontà del curatore sia portata a conoscenza del giudice attraverso un valido atto processuale.
In base al combinato disposto dell’art. 45 l.fall. e artt. 2652,2653 e 2915 c.c., sono opponibili ai creditori fallimentari non solo gli atti posti in essere e trascritti dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, ma anche le sentenze pronunciate dopo tale data, se le relative domande sono state in precedenza trascritte. A questa regola per la risoluzione dei conflitti non fa eccezione la trascrizione della domanda ex art. 2932: la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda diretta a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda, ivi compresa l’iscrizione nel registro delle imprese della sentenza di fallimento a norma degli artt. 16 e 17 l.fall.