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Crisi d'impresa 28.10.2022

«Gruppo» ed «eterodirezione» nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

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Sommario:

  1. 1. Considerazioni introduttive (*)
  2. 2. Il «gruppo» e la sua rilevanza all'interno del Codice (cenni).
  3. 3. Il «gruppo» quale fenomeno economico di coordinamento dei fattori produttivi
  4. 4. (Segue): il «gruppo» come opportunità: i «vantaggi da gruppo»
  5. 5. (Segue): il «gruppo» come rischio: i rimedi all'attività di direzione e coordinamento dannosa
  6. 6. La fattispecie «gruppo» definita in relazione al modello di gruppo «virtuoso»
  7. 7. Gruppo, enti diversi dalle società e natura imprenditoriale dei medesimi
  8. 8. L'esclusione dello Stato e degli enti territoriali. Due perplessità ed un timore di illegittimità costituzionale
  9. 9. Il rinvio all'art. 2545-septies c.c. e il problema dei gruppi paritetici
  10. 10. L'inclusione della capogruppo nei gruppi gerarchici: un problema risolto
  11. 11. La soggezione alla eterodirezione di una persona fisica
  12. 12. Le presunzioni dettate dall'art. 2, comma 1, lett. h, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
  13. 13. Il problema del «controllo congiunto»
  14. 14. Il problema dei gruppi «confusi». Una proposta interpretativa estensiva
  15. 15. Il problema della eterodirezione «senza gruppo» e una seconda proposta interpretativa
  16. 16. Una breve osservazione conclusiva
 

La gestione del «gruppo» può produrre specifici vantaggi e rischi, derivanti dal suo peculiare operare mediante trasferimenti interni di ricchezza a valori differenti da quelli di mercato. La disciplina concorsuale del «gruppo», pertanto, prevede sia regole volte a sfruttare i «vantaggi da gruppo», in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, che regole destinate a porre rimedio ai danni cagionati dalla gestione unitaria di una pluralità di imprese. Dopo aver esaminato i confini della fattispecie «gruppo» presupposta dal Codice, si rileva come essa sia arbitrariamente limitata a quelli che nel testo vengono definiti i «gruppi virtuosi». Si esaminano, pertanto, le ragioni che legittimerebbero l'estensione di tale disciplina anche ai «gruppi» (che nel testo si definiscono) «confusi» e agli altri fenomeni di eterodirezione anche non qualificabile come «gruppo». Si propone una strategia interpretativa estensiva per applicare, ove possibile e utile, anche a tali fenomeni la disciplina del Codice. Si conclude auspicando una riforma legislativa che si indirizzi in generale ai fenomeni di eterodirezione.