Sommario:
- 1. Considerazioni introduttive (*)
- 2. Il «gruppo» e la sua rilevanza all'interno del Codice (cenni).
- 3. Il «gruppo» quale fenomeno economico di coordinamento dei fattori produttivi
- 4. (Segue): il «gruppo» come opportunità: i «vantaggi da gruppo»
- 5. (Segue): il «gruppo» come rischio: i rimedi all'attività di direzione e coordinamento dannosa
- 6. La fattispecie «gruppo» definita in relazione al modello di gruppo «virtuoso»
- 7. Gruppo, enti diversi dalle società e natura imprenditoriale dei medesimi
- 8. L'esclusione dello Stato e degli enti territoriali. Due perplessità ed un timore di illegittimità costituzionale
- 9. Il rinvio all'art. 2545-septies c.c. e il problema dei gruppi paritetici
- 10. L'inclusione della capogruppo nei gruppi gerarchici: un problema risolto
- 11. La soggezione alla eterodirezione di una persona fisica
- 12. Le presunzioni dettate dall'art. 2, comma 1, lett. h, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
- 13. Il problema del «controllo congiunto»
- 14. Il problema dei gruppi «confusi». Una proposta interpretativa estensiva
- 15. Il problema della eterodirezione «senza gruppo» e una seconda proposta interpretativa
- 16. Una breve osservazione conclusiva
La gestione del «gruppo» può produrre specifici vantaggi e rischi, derivanti dal suo peculiare operare mediante trasferimenti interni di ricchezza a valori differenti da quelli di mercato. La disciplina concorsuale del «gruppo», pertanto, prevede sia regole volte a sfruttare i «vantaggi da gruppo», in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, che regole destinate a porre rimedio ai danni cagionati dalla gestione unitaria di una pluralità di imprese. Dopo aver esaminato i confini della fattispecie «gruppo» presupposta dal Codice, si rileva come essa sia arbitrariamente limitata a quelli che nel testo vengono definiti i «gruppi virtuosi». Si esaminano, pertanto, le ragioni che legittimerebbero l'estensione di tale disciplina anche ai «gruppi» (che nel testo si definiscono) «confusi» e agli altri fenomeni di eterodirezione anche non qualificabile come «gruppo». Si propone una strategia interpretativa estensiva per applicare, ove possibile e utile, anche a tali fenomeni la disciplina del Codice. Si conclude auspicando una riforma legislativa che si indirizzi in generale ai fenomeni di eterodirezione.