La firma elettronica “leggera” soddisfa il requisito legale della forma scritta, mentre, l'adozione della firma elettronica “pesante” si rende necessaria laddove si voglia conferire al contratto l'efficacia probatoria dell'art. 2702 c.c.
Per i contratti in relazione ai quali l'art. 1350 c.c. prevede l'adozione della forma scritta a pena di nullità, si impone l'adozione della firma elettronica qualificata o digitale (c.d. firma elettronica “pesante”); il che vuol dire che solo questa particolare forma integrerà il requisito dello scritto ad substantiam nella specifica casistica del codice civile, non anche al di fuori di questo, come appunto ad esempio nei contratti bancari o di investimento.