Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sulla natura della responsabilità dell'istituto di credito che paga l'assegno, munito di clausola di non trasferibilità, ad un soggetto non legittimato. In particolare, “completando” il quadro rispetto al proprio precedente che aveva qualificato tale responsabilità in termini di responsabilità da c.d. contatto sociale qualificato, le Sezioni Unite hanno escluso la percorribilità della tesi della responsabilità oggettiva, consentendo così alla Banca di superare la presunzione di colpa a proprio carico dimostrato di aver assolto ai propri doveri con la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.
Note
Banca finanza assicurazioni 01.07.2019
Responsabilità della banca per il pagamento di assegno non trasferibile ed onere della prova
di Alfredo Lucia