Cass., Sez. III, ord.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 11101 del 27 aprile 2023, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni unite con pronuncia n. 11421/2021, secondo cui l'attribuzione del diritto iure proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica l'applicabilità all'assicurazione sulla vita, per il caso di premorienza del beneficiario allo stipulante, del comma 2 dell'art. 1412 c.c., secondo il quale «la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente», con conseguente trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della titolarità dei vantaggi dell'assicurazione.