In tema di assicurazione sulla vita, se l'evento che concreta la realizzazione del rischio assicurato costituisce anche la conseguenza del fatto illecito di un terzo, l'indennità assicurativa si cumula con il risarcimento, non sottostando alla regola della “compensatio lucri cum damno”, perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è elargita per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante.
Note
Banca finanza assicurazioni 25.10.2021
Polizza assicurativa per rischio infortuni e morte: controversa natura della polizza e interesse delle parti
di Emilia Giusti