Nell'azione sociale di responsabilità esercitata dal commissario straordinario di un istituto di credito nei confronti degli amministratori, sindaci e direttori generali, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione dell'incarico solo ove i danni riconducibili alla loro condotta si siano prodotti e manifestati all'esterno in epoca antecedente o concomitante a tale cessazione.
Nell'azione sociale di responsabilità promossa contro gli incaricati della revisione legale dei conti, il dies a quo del quinquennio di prescrizione coincide con la data della relazione sul bilancio emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce il danno, solo ove il pregiudizio emerga e si esteriorizzi come fatto imputabile alla condotta dei responsabili in epoca antecedente o concomitante a tale data.