La casa di cura che ha risarcito l'intero danno al paziente danneggiato dalla condotta inadempiente del medico non dipendente, per fatti antecedenti l'entrata in vigore della Legge Gelli, potrà agire in via di regresso solo fino alla metà di quanto pagato ma non per l'intero, tranne il caso eccezionale di interruzione del nesso causale tra condotta del professionista e le obbligazioni della struttura.
Note
Banca finanza assicurazioni 10.02.2020
La struttura sanitaria può rivalersi sul medico responsabile del danno entro il limite della metà di quanto versato per fatti avvenuti ante Legge Gelli
di Michele Sprovieri