Con l'ordinanza in commento, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha trasmesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la trattazione delle seguenti questioni giuridiche: se, alla stregua del tenore letterale degli artt. 644 c.p. e 2 l. n. 108 del 1996, avuto riguardo alle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest'ultima legge, nonché delle critiche mosse alla soluzione affermativa, il principio di simmetria consenta o meno di escludere l'assoggettamento degli interessi di mora alla disciplina antiusura, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del T.E.G.M.; in caso contrario, se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del T.E.G.M. di cui al comma 1 dell'art. 2 cit., o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto, e con quali modalità debba aver luogo tale riscontro.
Note
Banca finanza assicurazioni 05.02.2020
La rilevanza usuraria degli interessi moratori: la parola alle Sezioni Unite
di Fulvia Esposito