Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali determinativi degli interessi con rinvio agli usi, introdotte con la l. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4 poi trasfuso nel d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 117 – con riguardo al comma (rinumerato) 6, che sancisce la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, ed al comma 7, che relativamente al precedente disposto dispone l'applicazione di diversi tassi di interesse ivi indicati - non sono retroattive.
Note
Banca finanza assicurazioni 02.10.2020
Forma dei contratti bancari e tutela del principio di affidamento
di Andrea Scimone