Note

Banca finanza assicurazioni 17.01.2025

Fideiussione “a prima richiesta” senza riferimento alla preclusione delle eccezioni: criteri interpretativi

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Cass., sez. I

 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31105 del 4 dicembre 2024, si occupa del corretto inquadramento giuridico di un negozio di garanzia contenente una clausola che contempla la sola “prima richiesta” di pagamento, ma non anche il riferimento alla preclusione delle eccezioni. Considerato che la deroga all'art. 1957 c.c. non può essere implicita, in quanto espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, e non essendo la suddetta clausola incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., la Suprema Corte, in conformità ai precedenti orientamenti giurisprudenziali, ritiene che spetti al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.