In tema di responsabilità sanitaria, allorché sia promossa la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite disciplinata dall'art. 696-bis c.p.c., il cui espletamento costituisce, ai sensi dell'art. 8 l. n. 24 del 2017, condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, sono parti necessarie tutti i soggetti che il ricorrente prospetti come obbligati al risarcimento dei danni lamentati, compreso l'esercente la professione sanitaria autore della condotta illecita, anche se dipendente della struttura, già individuato in quella fase, ovvero quelle parti che possono partecipare all'eventuale giudizio di merito.
Note
Banca finanza assicurazioni 10.10.2018
ATP ex art. 8 l. n. 24 del 2017 e legittimazione processuale dell'assicuratore della struttura sanitaria e del professionista
di Paolo Mariotti, Raffaella Caminiti