CASS. CIV. - sez. III - 20 aprile 2016, n. 7768 - La Cassazione affronta il problema dell'individuazione dell'ente contrattualmente responsabile verso il paziente danneggiato, nel particolare caso in cui all'interno della struttura sanitaria operi una divisione medica estranea alla stessa e dipendente da altro ente e il danno sia riconducibile al comportamento colposo dei medici afferenti a tale divisione. La Suprema Corte afferma la responsabilità della struttura sanitaria in base al duplice rilievo secondo cui, con il ricovero, essa si è comunque obbligata nei confronti del paziente sul piano contrattuale, mentre il fatto che i medici responsabili dipendano da altro ente non impedisce di qualificali come ausiliari del debitore ex art. 1228 c.c.. La soluzione adottata e gli argomenti usati tuttavia suscitano qualche riflessione critica.
Note
Obbligazioni e contratti 06.03.2017
Ancora ombre nel discorso giuridico sulla responsabilità della struttura sanitaria
di Giuliana Cerdonio Chiaromonte