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Banca finanza assicurazioni 29.10.2018

Non si arresta il contrasto in sede pretoria sul computo della cms ai fini del TEG

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Sommario:

  1. 1. La vicenda giuridica all'esame del tribunale di Palermo.
  2. 2. Il quadro normativo di riferimento.
  3. 3. Osservazioni.
  4. 4. Riferimenti giurisprudenziali e bibliografici.
 

La commissione di massimo scoperto, concepita in principio come obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso per remunerarla della messa a disposizione, per un periodo di tempo, di una determinata somma di denaro «a prescindere dalla concreta utilizzazione» (cfr., ex multis, Cass. n. 870 del 2006), ha finito, con il tempo, per rappresentare, nella prassi bancaria, «di fatto…un costo ulteriore rispetto agli interessi pattuiti...».