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Banca finanza assicurazioni 23.10.2019

La nullità selettiva del contratto di intermediazione finanziaria rimessa alle Sezioni Unite

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Sommario:

  1. 1. Il caso.
  2. 2. Rapporti tra disciplina generale del contratto e disciplina speciale dei contratti di prestazione di servizi di investimento: inquadramento della nullità selettiva.
  3. 3. I rimedi esperibili dall'intermediario finanziario: l'exceptio doli generalis e la sanatoria delle nullità contrattuali.
  4. 4. Il problema della tutela restitutoria.
  5. 5. In attesa di una pronuncia delle Sezioni Unite.
 

Con la presente ordinanza la Corte di Cassazione ha chiesto che sia rimessa alle Sezioni Unite la questione dell'ammissibilità o meno della c.d. nullità selettiva del contratto di intermediazione finanziaria. In particolare, ci si è chiesti se la nullità di protezione riconosciuta dall'art. 23 TUF possa essere oggetto di un uso opportunistico, consentendo al cliente di far valere la nullità dell'accordo quadro esclusivamente con riferimento agli ordini di investimento rovinosi, mantenendo invece intatti quelli risultati per lui vantaggiosi.

Il commento si propone di risolvere questa questione dal punto di vista strutturale, analizzando il rapporto su cui si basa il contratto quadro ed esaminando sia i rimedi esperibili dall'intermediario finanziario a difesa delle proprie ragioni, sia quelli esperibili dal cliente, distinguendo nettamente tra la nullità del contratto quadro, che inevitabilmente si riversa sui singoli ordini, e le autonome azioni di ripetizione ex art. 2033 c.c.