CASS. CIV. - sez. VI - 10 luglio 2014, n. 15787 - La decisione della Suprema Corte, nella pronuncia annotata, si fonda sulla esatta qualificazione dell’obbligazione pecuniaria di cui all’art. 1182, comma 3, c.c., secondo cui è tale soltanto l’obbligazione derivante da titolo negoziale ovvero giudiziale, ed ove risultino determinate la relativa misura e la scadenza.
Note
Arbitrato e processo civile 03.02.2015
Compenso per prestazioni professionali: il foro facoltativo del luogo dell’obbligazione di pagamento va individuato nel domicilio del debitore ex art. 1182, ult. co., c.c.
di Pierluigi Torelli