La proposizione al giudice dell'opposizione a precetto di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., preclude all'opponente – per consumazione del potere processuale - di richiedere al giudice dell'esecuzione, per le medesime ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ancorchè il giudice dell'opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato.
Note
Arbitrato e processo civile 20.02.2020
Sul riparto dei poteri sospensivi attribuiti al giudice dell'opposizione a precetto e al giudice dell'esecuzione
di Mirko Abbamonte