TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - 23 maggio 2014 (ord. coll.) - È suscettibile di accoglimento il reclamo proposto avverso l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., con la quale sia stata disposta dal giudice singolo, in sede cautelare, l’integrale sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo sulla base dell’unico presupposto costituito dalla indebita richiesta, in atto di precetto, di compensi di precettazione e spese in realtà non spettanti.
Note
Arbitrato e processo civile 06.05.2015
Note in tema di opposizione a precetto
di Giuseppe Lauropoli