CASS. CIV. - sez. un. - 12 maggio 2017, n. 11799 - Qualora un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un'enunciazione in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell'appello incidentale, che è regolato dall'art. 342 c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c. Qualora l'eccezione sia a regime di rilevazione affidato anche al giudice, la mancanza dell'appello incidentale preclude, per il giudicato interno formatosi ex art. 329, comma 2, c.p.c., anche il potere del giudice d'appello di rilevazione d'ufficio, di cui al secondo comma dell'art. 345 c.p.c. Viceversa, l'art. 346 c.p.c., con l'espressione “eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado”, nell'ammettere la mera riproposizione dell'eccezione di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso con riguardo all'esito finale della lite, intende riferirsi all'ipotesi in cui l'eccezione non sia stata dal primo giudice ritenuta infondata nella motivazione né attraverso una enunciazione in modo espresso né attraverso un'enunciazione indiretta, ma chiara ed inequivoca. Quando la mera riproposizione (che dev'essere espressa) è possibile, la sua mancanza rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di rilevazione riguardo ad essa è riservato alla parte mentre, se il potere di rilevazione compete anche al giudice, non impedisce – ferma la preclusione del potere del convenuto – che il giudice d'appello eserciti detto potere a norma del secondo comma dell'art. 345 c.p.c.
Note
Arbitrato e processo civile 27.09.2017
Riproposizione di eccezioni non accolte e appello incidentale: intervento definitivo delle sezioni unite?
di Francesco Bartolini