CASS. CIV. - sez. lav. - 3 aprile 2017, n. 8595 - Nel processo del lavoro, l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, va dichiarato improcedibile, al pari di quanto avviene per l'appello principale, ove non sia stato notificato nel termine perentorio previsto dall'art. 436 c.p.c. Ne deriva che anche la mancanza di prova circa la notificazione dell'appello incidentale, impedendo al giudice di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio – che è condicio sine qua non per l'ulteriore sviluppo del procedimento e, quindi, per la possibilità stessa di una qualsiasi pronuncia di merito – preclude al giudice il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c. e giustifica l'adozione di una pronuncia di improcedibilità.
Note
Arbitrato e processo civile 14.09.2017
La mancanza di prova della notifica dell'appello incidentale nel termine stabilito dalla legge cagiona l'improcedibilità dello stesso
di Ida Ponticelli