CONS. STATO - sez. V - 26 novembre 2013, n. 5604 - La pronuncia di improcedibilità del ricorso incidentale non è assimilabile a un omesso esame o a una dichiarazione di assorbimento, le quali sole legittimano ex art. 101, comma 2, c.p.a. la riproposizione in appello dei motivi mediante memoria, in quanto essa trae fondamento dal sopravvenuto difetto d'interesse alla pronuncia nel merito di una domanda, dando luogo ad una soccombenza su una questione pregiudiziale, ostativa all'esame del merito. Trattasi di soccombenza virtuale, visto l'esito negativo dell'altrui impugnazione, che tuttavia si concretizza una volta riproposta mediante appello principale, rendendo così necessaria l'incrociata controimpugnazione mediante appello incidentale, per impedire la formazione del giudicato interno sulla questione negativamente risolta in primo grado.
Note
Arbitrato e processo civile 01.02.2014
L’appello incidentale quale unico rimedio alla soccombenza virtuale derivante dalla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
di Ilvio Pannullo