CASS. CIV. - sez. lav. - 5 febbraio 2015, n. 2143 (sent.) - Al fine dell’ammissibilità dell’atto di appello, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma, ma impongono al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; le argomentazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisione.
Note
Arbitrato e processo civile 11.08.2015
Requisiti dell’atto di appello ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
di Francesco Della Rocca