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Arbitrato e processo civile 15.06.2015

Perentorietà del termine per la restituzione del fascicolo precedentemente ritirato e (ri)produzione in appello

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Sommario:

  1. 1. Premessa.
  2. 2. La natura del termine ex art. 169, comma 2, c.p.c.
  3. 3. Le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo.
  4. 4. (Segue): Deposito tardivo del fascicolo: possibili conseguenze.
  5. 5. Deposito del fascicolo in appello e divieto dei nova.
  6. 6. Considerazioni conclusive.
 

La Corte di Cassazione affronta due questioni importanti e tra loro connesse: la natura del termine entro cui deve essere restituito il fascicolo di parte ritirato all’udienza di precisazione delle conclusioni e la possibilità di depositare il fascicolo del giudizio di primo grado, ritirato e non restituito unitamente alla comparsa conclusionale, in appello, tenuto conto del divieto di nova sancito dall’art. 345 c.p.c.