In tema di notificazione di atti processuali, deve ritenersi nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza il relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del 20 febbraio 2008 (che ammette che tutti gli operatori postali possano notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato membro non evidenzi l'esistenza di una giustificazione oggettiva tale da riservare tale facoltà solo al fornitore del servizio universale) e l. n. 124 del 2017 (che ha definitivamente soppresso la riserva del servizio postale universale su tutto il territorio nazionale a favore della società Poste italiane).
Tale nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo in caso di costituzione della controparte; tuttavia, tale sanatoria non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a causa della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore privato, dovuta all'assenza di poteri certificativi in capo a quest'ultimo.