Sommario:
- 1. Il procedimento di notificazione ed il principio di scissione soggettiva: genesi ed evoluzione.
- 2. Decadenze processuali.
- 3. Notificazione quale “dies a quo”.
- 4. Effetti sostanziali.
- 5. La pendenza della lite: in particolare ai fini della litispendenza e continenza.
La notificazione, sinteticamente definita come «il procedimento preordinato, attraverso l’attività di un soggetto qualificato, a portare un atto, giudiziale o stragiudiziale, a conoscenza di uno o più soggetti determinati», si traduce in una sequenza di atti. Il perfezionamento della fattispecie presuppone, pertanto, l’esaurimento di tutte le attività di cui si compone il tipo di notificazione prescelto, ivi compresa quella di documentazione, ed il conseguente ingresso dell’atto nella sfera giuridica del destinatario, al quale, sebbene non è assicurata l’effettiva conoscenza, si garantisce la conoscibilità. Col tempo si è, tuttavia, avvertita l’esigenza di contemperare la tutela del notificato, al quale la conoscibilità dell’atto consente l’esercizio del diritto di difesa, con quella del notificante, talvolta, pregiudicato, nell’esercizio dei suoi diritti, dal protrarsi del procedimento di notificazione ed, in particolare, esposto a rischi di decadenze processuali per ritardi o negligenze di terzi, sottratti al suo controllo. Il bilanciamento dei contrapposti interressi è stato realizzato tramite il principio di scissione soggettiva, orami codificato nell’ultimo comma dell’art. 149 c.p.c., ai sensi del quale «la notifica – a mezzo del servizio postale – si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto».