CASS. CIV. - sez. I - 9 maggio 2016, n. 9333 - La questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all'individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica. Ne consegue che se l'attore invoca, a fondamento della propria pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna “mutatio libelli”, restando invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva condannato l'odierno ricorrente al pagamento del corrispettivo delle spese sostenute per il riscaldamento di alcuni locali occupati dall'Aeronautica militare all'interno dell'aeroporto di Ciampino, gestito dalla Aeroporti di Roma s.p.a., sulla base di una clausola convenzionale diversa da quella originariamente richiamata dalla menzionata società).
Note
Arbitrato e processo civile 22.12.2016
Limiti in merito all'ammissibilità di domande nuove in secondo grado
di Mario Mancuso