Nel caso in cui non venga allegato un malessere improvviso o un totale impedimento a svolgere l'attività professionale, ma piuttosto uno stato di salute non ottimale, unito ad astenia, la malattia del difensore non rappresenta un legittimo impedimento ai fini della rimessione in termini, in quanto il professionista ha il dovere e la possibilità di organizzarsi affinché le attività ordinarie (come quella di informare i clienti sull'esito dei giudizi in corso e sulle notifiche ricevute di atti ad essi relativi) possano svolgersi senza interruzioni.
Ai fini della fruizione di un eventuale provvedimento di rimessione in termini è richiesta la tempestività dell'iniziativa della parte, da intendere come «immediatezza» della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa.