Cass., sez. II,
La S.C. affronta il tema della legittimazione ad agire (dal punto di vista sostanziale) in capo ai comproprietari-venditori in un caso di risoluzione attinente ad un contratto di compravendita con parte complessa nel quale uno dei comproprietari risultava contumace. Tra condivisibili considerazioni in tema di litisconsorzio necessario e teoria del c.d. consenso presunto, il collegio travalica il perimetro della fattispecie sottoposta alla propria attenzione ipotizzando, qualora uno dei comunisti costituenti la parte complessa si opponga all'azione di risoluzione, una disciplina basata sull'applicazione analogica delle norme in materia di comunione.