Ai sensi dell'art. 16-septies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione.
Note
Arbitrato e processo civile 31.10.2018
Improcedibilità del ricorso per mancato rispetto dei limiti temporali delle notifiche telematiche
di Anna Dalila Russo