Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo – tra cui i pignoramenti e le ipoteche – determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive ai norma dell'art. 617 c.p.c.
Note
Arbitrato e processo civile 19.03.2021
Il decreto di trasferimento libera il bene dai gravami con efficacia immediata: il dictum delle Sezioni Unite
di Martina Mazzei