TRIBUNALE DI NOLA - sez. II - 16 gennaio 2014 (ord.) - Il Tribunale di Nola al fine di regolare le spese di lite in base al criterio della soccombenza virtuale all’esito del procedimento ex art. 700 c.p.c. conclude affermando l’inammissibilità dell’azione cautelare proposta per conseguire l’ordine di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, avendo il legislatore fatto riferimento alla necessità dell'esistenza di una statuizione giurisdizionale passata in cosa giudicata o di un provvedimento definitivo e, dunque, di una decisione dotata del massimo di intangibilità, per tale ragione non potendo utilmente farsi ricorso all'invocato provvedimento cautelare atipico, essendo quest’ultimo finalizzato esclusivamente ad assicurare in via meramente provvisoria, temporanea e strumentale, gli effetti della decisione su una determinata questione di merito.
Note
Arbitrato e processo civile 01.07.2014
Cancellazione dell’ipoteca e tutela cautelare d’urgenza: una storia infinita
di Vito Amendolagine