Il punto focale della nuova disciplina sul titolo di avvocato “specialista”, introdotta dall’art. 9, l. 31 dicembre 2012, n. 247, di cui è in via di approvazione lo schema di regolamento ministeriale attuativo, sembra ricadere non tanto sul tema della formazione, che è piuttosto al centro della normativa in tema di formazione continua. Non è infatti, di per sé, il conseguimento del titolo specialistico che serve ad offrire un servizio più qualificato, quanto alla competenza nei vari settori di attività, e più elevato, quanto alla qualità delle prestazioni. A questo fine serve semmai l’acquisizione di competenze, di formazione appunto, non già necessariamente anche di un “titolo” da “indicare”. L’accento della disciplina in esame ricade piuttosto su ciò, che il titolo specialistico è un titolo da ottenere e poi da poter indicare, da spendere cioè. Si tratta, quindi, essenzialmente di uno strumento di identificazione dell’avvocato nel mercato dei servizi legali, e specificamente dei servizi forensi.
Editoriali
Arbitrato e processo civile 15.01.2015
Le specializzazioni dell’avvocato come strumento distintivo nel mercato dei servizi forensi
di Michele Perrino