Sommario:
- 1. Le ordinanze definitorie
- 2. L'ordinanza di accoglimento della domanda
- 3. (Segue): criticità operative: la reclamabilità
- 4. (Segue): ulteriori criticità
- 5. L'ordinanza di rigetto della domanda
- 6. (Segue): criticità operative
La riforma della giustizia civile di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 ha introdotto, sulla scorta di esperienze legislative straniere, le ordinanze definitorie, di accoglimento (art. 183-ter c.p.c.) e di rigetto (art. 183-quater c.p.c.). Le ordinanze sono pronunziabili nel corso del giudizio di primo grado e sono reclamabili ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., ma insuscettibili di acquistare efficacia di giudicato.