Sommario:
- 1. Il mancato inizio del giudizio di merito.
- 2. Estinzione del giudizio di merito (rinvio).
- 3. Il procedimento regolato dal comma 2.
- 4. (Segue): Individuazione del giudice.
- 5. (Segue): L'accertamento dell'intervenuta estinzione.
- 6. Casi di absolutio ab instantia diversi dalla estinzione.
- 7. Mancato versamento della cauzione.
- 8. Accertamento negativo del diritto.
- 9. Accertamento positivo del diritto.
- 10. Il procedimento regolato dal comma 3.
- 11. Ripristino.
- 12. Lodi e sentenze straniere.
- 13. Inefficacia del sequestro.
- 14. Inefficacia del decreto cautelare concesso inaudita altera parte.
- 15. Trasferimento dell'azione civile nel processo penale.
Il provvedimento che accoglie la domanda cautelare non è concepito per produrre effetti stabili. È anzi il provvedimento meno stabile tra quelli che definiscono un giudizio civile. Questo dipende non solo – e ormai non tanto – dalla forma sommaria del procedimento, quanto dalla sua funzione «strumentale» rispetto al giudizio di merito, cioè alla tutela che il diritto tenderà a ricevere in un processo a cognizione piena. Questo nesso funzionale tra cautela e cognizione piena genera cause specifiche di inefficacia del provvedimento cautelare. Di esse principalmente si occupa l'art. 669-novies c.p.c., che è concepito come «disciplina uniforme» dell'inefficacia del provvedimento cautelare e che sarà il principale oggetto di questo contributo.