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Arbitrato e processo civile 10.03.2017

Inefficacia dei provvedimenti cautelari

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Sommario:

  1. 1. Il mancato inizio del giudizio di merito.
  2. 2. Estinzione del giudizio di merito (rinvio).
  3. 3. Il procedimento regolato dal comma 2.
  4. 4. (Segue): Individuazione del giudice.
  5. 5. (Segue): L'accertamento dell'intervenuta estinzione.
  6. 6. Casi di absolutio ab instantia diversi dalla estinzione.
  7. 7. Mancato versamento della cauzione.
  8. 8. Accertamento negativo del diritto.
  9. 9. Accertamento positivo del diritto.
  10. 10. Il procedimento regolato dal comma 3.
  11. 11. Ripristino.
  12. 12. Lodi e sentenze straniere.
  13. 13. Inefficacia del sequestro.
  14. 14. Inefficacia del decreto cautelare concesso inaudita altera parte.
  15. 15. Trasferimento dell'azione civile nel processo penale.
 

Il provvedimento che accoglie la domanda cautelare non è concepito per produrre effetti stabili. È anzi il provvedimento meno stabile tra quelli che definiscono un giudizio civile. Questo dipende non solo – e ormai non tanto – dalla forma sommaria del procedimento, quanto dalla sua funzione «strumentale» rispetto al giudizio di merito, cioè alla tutela che il diritto tenderà a ricevere in un processo a cognizione piena. Questo nesso funzionale tra cautela e cognizione piena genera cause specifiche di inefficacia del provvedimento cautelare. Di esse principalmente si occupa l'art. 669-novies c.p.c., che è concepito come «disciplina uniforme» dell'inefficacia del provvedimento cautelare e che sarà il principale oggetto di questo contributo.