Note

Arbitrato e processo civile 05.11.2015

L’attuazione di un provvedimento cautelare avente ad oggetto obblighi di fare spetta al giudice della cautela

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TRIBUNALE AREZZO - 8 maggio 2015, n. 575  - La pronuncia in rassegna offre lo spunto per una breve analisi sulle modalità di attuazione di un provvedimento cautelare. Nella specie, il ricorso al processo esecutivo per l’attuazione di obblighi di fare o non fare risulta del tutto estraneo alla logica della cautela, partendo dal presupposto che tale provvedimento – quale quello del caso che qui ci occupa – non ha natura di titolo esecutivo e, conseguentemente, non attribuisce il diritto di procedere ad esecuzione forzata. Peraltro, l’ordinanza in questione, è ben passibile di attuazione, spettando al giudice della cautela determinarne le concrete modalità attuative conformemente alle risultanze della precedente fase di cognizione.

Dopo aver ricostruito il fatto, si analizzano, in particolare, la natura e la ratio dell’art. 669-duodecies, c.p.c., norma speciale, che introdotta a seguito della l. n. 353 del 1990, disciplina l’attuazione e l’esecuzione di tutti i provvedimenti cautelari.